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17 marzo: al via le nuove regole iva per le prestazioni generiche con l’estero

La Comunitaria 2010 (Legge n. 217/2011), che ha recepito le regole dettate dalla direttiva 117/2008/Ce, è intervenuta a modificare l’articolo 6 del dpr 633/72 sul momento di effettuazione delle prestazioni generiche tra operatori italiani ed operatori esteri comunitari (ma le novità si applicano anche ai rapporti con gli operatori extracomunitari). Si ricorda che la regola non interviene negli scambi tra operatori all’interno di uno stesso Stato.

Conseguentemente, tenendo conto che negli scambi intracomunitari di prestazioni generiche l’Iva è dovuta nel paese in cui è stabilito il committente soggetto passivo con il meccanismo del reverse charge, a partire dal 17 marzo 2012, le operazioni in oggetto (rese o ricevute), con esclusione di quelle con privati, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Inoltre:

- se anteriormente al verificarsi degli eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento;

- se le prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e non comportano pagamenti, anche parziali, nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

Il servizio risulta ultimato quando il committente riceve la fattura del fornitore, poiché nella fattura deve essere indicata la data di ultimazione del servizio, ex articolo 226 della direttiva 2006/112/CE. La stessa regola è applicabile per individuare la maturazione dei corrispettivi, a meno che non sussista un accordo sulla tempistica per l'emissione della fattura, come nel contratto di consulenza continuativa con fatturazione trimestrale.

Il 17 marzo 2012 è la data che segna per i servizi effettuati da fornitori comunitari l’obbligo, e non più la facoltà, di integrare la fattura. Il documento da registrare e conservare sui registri Iva è quello emesso dal fornitore e non quello redatto dal committente; il versamento dell'Iva è collegato alla data di ricevimento del documento e non più al pagamento del servizio.

Dunque, l’integrazione sostituirà l’autofattura, che tuttavia permane in caso di prestazioni riguardanti immobili, trasporti di persone, servizi di ristorazione e catering, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto e prestazioni relative all'accesso di manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e simili, come fiere ed esposizioni.


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