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Contribuo di solidarietà oltre 300mila euro entro il 16 marzo

Chiarimenti riguardo al contributo di solidarietà

Con Circolare 28 febbraio 2012, n. 4, l’Agenzia delle Entrateha fornito precisazioni riguardanti il contributo di solidarietà, dovuto nella misura del 3% sulla parte del reddito complessivo che eccede l’importo di euro 300.000.In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:

- la base imponibile del contributo di solidarietà (costituita dalla parte eccedente euro 30omila), diversamente dalla base imponibile IRPEF, prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili;

- per il versamento il contribuente può avvalersi dell’istituto della compensazione; può inoltre rateizzare il pagamento fino al mese di novembre, secondo le modalità previste per l’IRPEF;

- il contributo è deducibile per competenza dal reddito complessivo ai fini IRPEF;

- ai fini del contributo di solidarietà non rilevano i redditi non rientranti nel reddito complessivo, come, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, quelli esenti, quelli soggetti ad imposte sostitutive dell’IRPEF (es. redditi da locazione assoggettati a cedolare secca).



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