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La patente conseguita in altro stato membro va riconosciuta


Per la Corte di giustizia Ue – causa C-467/10, sentenza del 1° marzo 2012 - il diritto comunitario – nella specie la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio – impedisce che la normativa di uno Stato membro ospitante neghi il riconoscimento di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro qualora al titolare sia stato rifiutato, da parte dello Stato ospitante medesimo, il rilascio della patente per mancato possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica richiesti dalla propria normativa nazionale.

Ed infatti – precisano i giudici europei – se ad uno Stato membro venisse consentito di non riconoscere una patente, ne deriverebbe che lo Stato membro con le condizioni più severe per il rilascio del documento di guida sarebbe colui che stabilisce il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare.

In ogni caso, comunque, il diritto dell’Unione non può impedire la normativa di uno Stato membro ospitante che neghi il riconoscimento, sul proprio territorio, di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, nel caso in cui risulti provata – in base a informazioni incontestabili, provenienti dallo Stato membro del rilascio – l’assenza del requisito di residenza.


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