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Esito positivo dell’affidamento in prova ed estinzione di ogni effetto penale


Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 5859 del 15 febbraio 2012, hanno annullato una sentenza penale di merito nel punto relativo alla ritenuta rilevanza della recidiva per effetto di tre precedenti condanne penali. I giudici di legittimità hanno affermato che di queste condanne, in realtà, non avrebbe dovuto tenersi conto in considerazione del fatto che le relative pene, previo cumulo, erano state eseguite con affidamento in prova al servizio sociale, con esito positivo dichiarato dal Tribunale di sorveglianza.

Contestualmente, il massimo consesso di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto “l’estinzione di ogni effetto penale determinata, per dettato dell’articolo 47 comma dodicesimo dell’ordinamento penale, dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle condanne relative non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, discendendo tale conseguenza dalla previsione dell’articolo 106 Codice penale”.

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