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Indebita compensazione solo per operazioni oltre 50mila euro


I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza n. 76 depositata lo scorso 28 febbraio 2012, hanno ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello di Brescia aveva condannato, per indebita compensazione, un imprenditore che, nelle dichiarazioni della società dal 2003 al 2005, aveva indicato dei crediti Iva inesistenti al fine di poterli compensare con delle imposte a carico dell'azienda.

Per la Suprema corte, in particolare, il reato contestato si verrebbe a configurare qualora, con riferimento al singolo periodo d'imposta, venga realizzata una compensazione per un importo superiore a 50mila euro. Per contro, nell’ipotesi in cui - come nella specie - “nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori a tale soglia”, la figura illecita in esame non può ritenersi integrata.


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