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In “gazzetta” il milleproroghe


È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 36 della “Gazzetta Ufficiale” n. 48 del 27 febbraio 2012, la Legge n. 14 del 24 febbraio 2012. Converte, con modificazioni, il decreto-legge 216/2011 - il cui testo coordinato con la Legge è pubblicato nello stesso Supplemento Ordinario - recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e il differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

Pertanto, diventano operative dal 28 febbraio 2012 molte proroghe e riaperture di termini in materia fiscale.

Le liti fiscali pendenti, di valore inferiore ai 20mila euro, definibili, sono tutte quelle del 2011, poiché la data 31 dicembre 2011 sostituisce la pregressa dell’1 maggio 2011 (art. 29 comma 16-bis). Il Dl, come modificato, ha unificato il termine del pagamento e dell’invio della domanda: le liti sono definibili entro e non oltre il 2 aprile 2012 (il 31 marzo 2012 cade di sabato) attraverso il pagamento delle somme stabilite dal Dl 98/2011 e la presentazione della relativa domanda di definizione. In mancanza di uno dei due adempimenti la definizione non è perfezionata.

Al 31 marzo 2012 è slittato anche il termine per sanare l’omessa comunicazione della cessazione dell’attività, adempimento che dovrebbe essere effettuato entro 30 giorni dall’evento.

Benché la soglia sia abbassata a 6.700 euro, da 8mila euro del passato, per effetto del "milleproroghe", l’esenzione Irpef per i frontalieri viene confermata per tutto il 2012 (dunque con Unico 2013, con acconto per il 2013 calcolato senza considerare l'esenzione). La franchigia spetta relativamente ai redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e giornalmente si recano all’estero per lavoro in zone di frontiera o in Paesi limitrofi come Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Principato di Monaco.



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