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“avvertito” l’avvocato che non emette ricevuta sull’acconto

E’ stato dichiarato inammissibile dai giudici delle Sezioni unite di Cassazione – sentenza n. 2703 del 23 febbraio 2012 – il ricorso presentato da un legale avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento comminatagli dall’Ordine forense e confermata dal Consiglio nazionale forense in conseguenza del fatto che lo stesso aveva incassato dei soldi, in acconto, da una cliente senza emettere alcuna ricevuta.

La sanzione disciplinare irrogata è stata ritenuta dalla Corte come equa rispetto alla condotta dell’avvocato ed in considerazione della non particolare gravità del fatto e dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato.


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