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Irap professionisti e imprenditori individuali

IRAP PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI



La disposizione di legge (art. 2, co1 del DLgs n. 446/97) deve rimanere ferma posto che l`art. 12 delle Preleggi non permette trasformazioni del testo oggetto di esegesi.
Sarà solo, eventualmente, un`interpretazione evolutiva a permettere una trasformazione del dato letterale. Evidente che in detto contesto (IRAP/autonomi) l`interpretazione evolutiva non possa applicarsi ed altrettanto evidente risulta, quindi, l`impossibilità di trasformare il termine "autonomia" in ausilio/utilità/beneficio". Di più, il concetto di autonomia rievoca l`assenza, come peraltro stabilito dalla Commissione Gallo.
Inoltre, appare impensabile che le SSUU della Cassazione possano stabilire imprenditore individuale = IRAP, ma anche per gli imprenditori individuali si dovrà sempre e solo investigare se gli stessi sono o meno autonomamente organizzati.