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Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali – in calo dello 0, 25%

E` stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012, il comunicato con il quale il Ministero dell`Economia e delle Finanze da` la notizia del saggio di interessi, al netto delle maggiorazioni, che trova applicazione in caso di ritardi nel regolamento delle transazioni commerciali.
Il Ministero comunica che per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2012 , il saggio di interesse determinato ai sensi dell`art. 5, comma 1, al netto delle maggiorazioni ivi previste, e` pari all`1% .
Si ricorda che la comunicazione in questione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con cadenza semestrale, in adempimento delle disposizioni di cui all`art. 5, comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. n. 231.
Nella precedente comunicazione – relativa al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011, il saggio di interesse di cui al comma, al netto della maggiorazione del 7%, era pari all`1, 25%.
Si fa presente che la decorrenza degli interessi moratori, ai sensi dell`art. 4 del citato D. Lgs. n. 231/2002, e` stabilita nel giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.


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