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De-certificazione si, ma con qualche eccezione!

Dal 1° gennaio scorso, per effetto dell`art. 15 delle legge n. 183/2011 (legge di stabilita` per il 2012), e` stato modificato, in alcune parti, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa, introducendo novita` in materia di certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione.
A tale proposito, il Ministero dell`interno, con la circolare n. 512 del 24 gennaio 2012 , ha chiarito che in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei procedimenti amministrativi curati dalle Questure, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione.
Alcuni esempi in cui le certificazioni debbono essere rilasciate dalla pubblica amministrazione:
  • il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16, D.P.R. n. 394/1999);
  • la certificazione attestante la conformita` ai requisiti igienico-sanitari, nonche` di idoneita` abitativo dell`alloggio (artt. 29, comma 3 e 30 del D. Lgs. n. 286/1998);
  • la certificazione attestante l`iscrizione nelle liste o nell`elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22, comma 11 del D. Lgs. n. 286/1998 ed art. 37, comma 5, D.P.R. n. 394/1999);
  • la certificazione attestante l`iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 ed art. 46 del D.P.R. n. 394/1999).


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