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Prospetto informativo disabili, presentazione scade il 15 febbraio

PROSPETO DISABILI AL 15 FEBBRAIO 2012


Dopo le modifiche introdotte dalla legge 148/11, il decreto direttoriale del 15 dicembre 2011 ha modificato profondamente sia i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti sia, soprattutto, quelli dei datori di lavoro obbligati.

Il 15 febbraio scade il termine per la presentazione delprospetto informativo.

La comunicazione telematica avviene secondo le seguenti modalità :

  • i datori di lavoro pubblici e privati (o i soggetti abilitati che operano per loro conto) con sede legale e unità produttive in una sola Regione inviano il Prospetto dal servizio informatico della stessa Regione;
  • i datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in due o piÙ Regioni devono inviare il Prospetto dal servizio informatico della Regione dove È ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari;
  • gli intermediari ( soggetti abilitati ) inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove È ubicata la loro sede legale.



MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 14 dicembre 2011, n. 5909

Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011

( n.d.r . articolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa)

PREMESSA


Come È noto, il Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2010, concernente "Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili", ha individuato gli standard tecnici necessari per l'invio telematico di tale prospetto.

A seguito dell'entrata in vigore dell'legge 148 che per chiarezza si riportano di seguito.

Tali standard sono contenuti nel decreto direttoriale del 15 dicembre 2011 ( n.d.r . decreto direttoriale 14 dicembre 2011), pubblicato su www.cliclavoro.gov.it .



NUOVA GESTIONE DELLE COMPENSAZIONI TERRITORIALI

L'18. Ora si afferma che gli obblighi devono essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale È fatta direttamente dai datori di lavoro privati che, ferme restando le aliquote d'obbligo, possono assumere un numero di aventi diritto presso una unitÀ produttiva eccedente la percentuale del numero dei lavoratori assegnabile in quella realtÀ , portando, in via automatica, le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unitÀ produttive.

Sugli stessi incombe l'onere della comunicazione, in via telematica, ai servizi competenti delle province in cui insistono le unitÀ produttive interessate, attraverso l'invio del prospetto previsto dall'art. 31 del D.L.vo n. 276/2003 ove la compensazione puÀ² avvenire anche all'interno delle diverse imprese del gruppo.

La decreto direttoriale del 15 dicembre 2011.

Per le modalitÀ di compilazione e le regole di calcolo si rimanda al documento "Modelli e Regole - Versione Gennaio 2012" allegato alla presente nota operativa; di seguito si illustrano, in via esemplificativa, le novitÀ piÙ salienti.

Rispetto alla gestione precedente, nell'attuale prospetto informativo vi È la possibilitÀ di dichiarare le compensazioni territoriali anche con riferimento ad altre aziende facenti parte del gruppo di impresa. Infatti i-datori di lavoro possono assumere in una unitÀ produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unitÀ produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

Al fine dÀ¬ facilitare questa gestione, il prospetto informativo permette di indicare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le unitÀ assunte utilizzando l'apposita sezione "Compensazioni Territoriali" indicando, nel caso di compensazione intergruppo, il Codice fiscale del datore di lavoro interessato alla compensazione. Si sottolinea che la compensazione all'interno del gruppo di imprese riguarda le imprese soggette all'obbligo e quindi i datori di lavoro che si collocano in una delle fasce previste dall'art.3 comma 1 della Legge 68/99.

La presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dell'insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

I servizi informatici di cui all'articolo 1, lett. e) del Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010 provvederanno a trasmettere ai servizi competenti, oltre ai prospetti di competenza territoriale, anche quelli in cui È stata indicata una compensazione intergruppo. CiÀ² per permettere agli stessi servizi di effettuare i controlli di coerenza rispetto alla situazione occupazionale dei datori di lavoro.

L'impresa capogruppo puÀ² presentare il prospetto informativo per le aziende facenti parte del gruppo di impresa sia in qualitÀ di soggetto abilitato ad agire in nome e per conto delle aziende facenti parte del gruppo di impresa, secondo quanto giÀ indicato nella legge n. 148/2011. Il prospetto telematico prevede una specifica funzionalitÀ che collega le aziende alla capogruppo.

ASPETTI RELATIVI ALLA SEMPLIFICAZIONE DEL PROSPETTO

Al fine di rendere piÙ semplice la presentazione del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro il Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 ha apportato una serie di semplificazioni per permettere al datore di lavoro di ottenere la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi in modo automatico, a seguito dell'inserimento dei dati occupazionali.

La logica attuale prevede infatti che il datore di lavoro proceda ad inserire i dati nei relativi quadri provinciali, avendo cura di inserire (sommandoli) all'interno degli stessi quadri i dati di tutte le unitÀ produttive presenti sul territorio provinciale; il sistema telematico provvederÀ a effettuare i calcoli che determineranno la situazione occupazione nazionale e provinciale rispetto agli obblighi. Al termine della procedura verrÀ poi richiesto al datore di lavoro di inserire le compensazioni territoriali, sia all'interno della propria impresa, nel caso di imprese multilocalizzate, che presso unitÀ produttive di imprese appartenenti al gruppo di impresa.

Si precisa che il calcolo cui fare riferimento per la gestione degli obblighi È quello nazionale. Conseguentemente, il sistema rideterminerÀ automaticamente la situazione provinciale eventualmente applicando i correttivi necessari nei casi in cui i conteggi comportino arrotondamenti non coerenti con il calcolo nazionale.

Il documento "Modelli e regole", oltre alle modalitÀ di compilazione del prospetto e a quelle di calcolo, contiene anche le indicazioni sulla formazione della base di computo per l'individuazione degli obblighi di cui agli articolo 4, commi 1, 2 e 3 della medesima legge n. 68/99.

Infine, rispetto alla gestione delle "sospensioni"degli obblighi occupazionali il prospetto telematico metterÀ in evidenza che il datore di lavoro ha dichiarato una sospensione, a carattere provinciale o nazionale, in modo tale che i servizi provinciali possano prendere in considerazione tale informazione ai fini della gestione delle eventuali scoperture dell'azienda.

TERMINI E MODALITÀ€ PER LA PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO

L'decreto direttoriale del 15 dicembre 2011.

In considerazione che tale decreto ha modificato profondamente sia i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti sia, soprattutto, quelli dei datori di lavoro obbligati, si informa che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2012 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo È prorogata al 15 febbraio 2012.

Allegato

(Testo dell’allegato)

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: legge 12 marzo 1999, n. 68;

PRASSI: ministero lavoro e politiche sociali - nota 14 dicembre 2011, n. 5909 - allegato;



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