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Ok alla confisca di beni per lo stesso valore dell’imposta evasa


I giudici di Cassazione, con la sentenza n.4956 dell’8 febbraio 2012, hanno confermato la confisca disposta sui beni di un imprenditore, intestati e cointestati anche con la società, nell’ambito di un procedimento in cui lo stesso era indagato per omesso versamento dell'Iva. Nella specie, il valore dei beni mobili ed immobili prima sequestrati e poi confiscati era pari all'imposta asseritamente non pagata.

La Corte di legittimità, in particolare, ha ritenuto corrette le precedenti decisioni di merito sostenendo che non si può subordinare l'operatività del sequestro o della confisca per equivalente alla condizione della verifica che il profitto del reato sia confluito effettivamente nella disponibilità dell'indagato in quanto ciò porterebbe a negare la stessa funzionalità della misura e ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra res e reato che la legge non richiede.

“In questo tipo di confisca” – si legge nel testo della decisione – “il denaro oggetto di ablazione non è necessariamente il denaro proveniente dal delitto, ma una somma di denaro che equivale a quella, cioè il tandundem, che corrisponde solo per valore al prezzo o al profitto del reato”.


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