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Collocamento presso i parenti se i genitori sono inidonei all’affidamento

In materia di affidamento dei minori, la Cassazione, con la sentenza n. 784 del 20 gennaio 2012, ha ricordato come, benché sia assente, nella disciplina vigente, una previsione specifica, “il richiamo, ancorché generico, contenuto nell'art. 155, comma 2, c.c., ai provvedimenti che il giudice assume per i figli con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi, ma pure quello, più particolare, alle modalità con cui ciascun coniuge contribuisce alla cura e alla educazione dei figli, oltre che al loro mantenimento e istruzione, indica la possibilità di collocare il figlio presso terzi, in caso di inidoneità genitoriale”.

Sì, dunque, al collocamento, presso i parenti, del minore quando, in particolari e gravi situazioni, entrambi i genitori non siano idonei all'affidamento o quando essi stessi lo rifiutino.


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