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Iscrizione gestione separata soci: non è necessaria la prevalenza, contenzioso terminato


In merito alla doppia contribuzione per i soci amministratori che lavorano in azienda, con la sentenza n.15/12 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.12 c.11 della legge 78/10 che ha introdotto l'obbligo dal 1° gennaio 1997, ponedo così fine al lungo contenzioso.

Pertanto, un socio di una Srl commerciale che svolge attività nella società e ne è anche amministratore deve pagare i contributi sia alla gestione commercianti Inps, sia alla Gestione separata dei collaboratori. Trattandosi di interpretazione autentica la norma è retroattiva.

I soci di società hanno avviato in questi ultimi anni numerosi contenziosi, forti della legge 662/96 sul principio dell'iscrizione in base alla prevalenza ed anche della sentenza della Corte di Cassazione (3240/10) che sanciva l'esclusione della doppia contribuzione.

Dopo l'intervento del dl 78/10, invece, il principio dell’attività prevalente non influisce sui rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla gestione previdenziale dei collaboratori, vale solo per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.

Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità della disposizione, la Consulta afferma che il legislatore non ha aggiunto elementi estranei alla legge originaria, ma ha messo in evidenza un significato già presente.

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