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Tirocinio diversamente qualificato: sanzioni anche con la co regolare

27/01/2012 - n. 3/2012
destinatario: Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: sanzioni amministrative in materia di collocamento .


Il Consiglio nazionale dell'Ordine ha avanzato istanza d'interpello per sapere se, nel caso in cui l'ispettore qualifichi diversamente un contratto di tirocinio, regolarmente comunicato nei termini al servizio competente (mediante Co), siano o meno applicabili le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19, comma 3, del dlgs n. 276/2003 (omesse Comunicazioni al Centro impiego).

L'ispettore, oltre a

  • riqualificare il rapporto come subordinato con applicazione delle relative sanzioni (Lul, paga, contratto di assunzione);

  • disporre il recupero di contributi e premi omessi,

secondo l'interpello, deve anche applicare anche una sanzione da 100 a 500 euro per la mancata comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro (Co).

L'adempimento cui la sanzione si riferisce (legge n. 296/2007), nell'ambito della materia del collocamento, ha esteso l'obbligo della comunicazione a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro, ma anche per ogni evento modificativo, includendo in questo ambito anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato.

Ai fini dell'applicabilità della sanzione per mancata comunicazione della trasformazione di tirocinio in rapporto di lavoro dipendente il ministero precisa che la stessa non è legata esclusivamente a una omissione, ma anche a una errata o diversa indicazione dei dati contenuti nell'apposito modello, il quale richiede l'indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati al corretto monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro (dati anagrafici, tipologia, data di assunzione, ecc.).




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