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Mantenimento diretto revocato in caso di conflitto tra i genitori

Il giudice di merito può discrezionalmente escludere la contribuzione diretta di un genitore in favore del figlio, anche dopo le norme dell'affido condiviso, qualora fornisca una congrua motivazione facendo riferimento, ad esempio, all'accentuata litigiosità dei genitori, “quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa”.

E' quanto affermato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 785 del 20 gennaio 2012 con cui è stata confermata la decisione della Corte d'appello di revoca del regime di mantenimento diretto originariamente disposto dal Tribunale nell'ambito di un procedimento per separazione di due coniugi con affidamento condiviso dei figli.

Con la stessa pronuncia la Suprema corte ha altresì ricordato come, riguardo al mantenimento dei figli, benché debba essere assicurato il tenore di vita di cui essi godevano durante la convivenza matrimoniale, rilevano, in ogni caso, “gli incrementi di reddito di ciascuno dei genitori, se riferiti, come nella specie, all'attività che essi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone il prevedibile sviluppo”. E nel caso in esame, era da considerare un prevedibile sviluppo per la carriera notarile del padre la notevole esperienza acquisita, l'aumento dei clienti, lo spostamento da una piccola località ad una città più grande.

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