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Individuati i diritti particolari dei soci nelle srl

Con lo studio n. 242/2011/I, dal titolo “I diritti particolari del socio – Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie”, il Consiglio nazionale del notariato ha affrontato le ulteriori problematiche relative al tema dei diritti particolari di cui all’articolo 2468, comma 3, del Codice civile, sottolineando in particolare l’ambito oggettivo di applicazione della norma e le diverse ipotesi di diritti ipotizzabili oltre che le conseguenze che possono scaturire da un eventuale mancato o scorretto esercizio del diritto da parte del socio stesso.

Si è proceduto con un’interpretazione estensiva dell’articolo 2468 del Codice e, dunque, con il riconoscimento di un’ampia casistica dei diritti particolari del socio di Srl.

Oltre a ribadire una serie di diritti sicuramente attribuibili ai soci, come il riconoscimento di quelli in tema di amministrazione che consente di dar vita, nelle Srl, ad un modello di governance completamente differente da quello tipico delle Spa, lo Studio – come detto – ha voluto procedere con un’interpretazione estensiva dello stesso articolo del Codice e così proseguire con l’attribuzione al singolo socio di altri diritti particolari solo indirettamente riconducibili a quelli riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili.

Se ne evidenziano alcuni:

- il diritto particolare del socio a partecipare alla distribuzione delle riserve disponibili formatesi nel tempo con l’utile non distribuito;
- il diritto particolare alla quota di liquidazione;
- il diritto particolare alla postergazione delle perdite (a vedersi, cioè, ridotta/annullata la propria partecipazione solo dopo che, per effetto delle perdite, siano state annullate le quote degli altri soci);
- il diritto particolare di opzione in sede di aumento di capitale sociale a pagamento nonché all’accrescimento della quota in misura non proporzionale a fronte di un aumento gratuito del capitale;
- il diritto particolare di recesso;
- il diritto particolare di prelazione (di esprimere il proprio gradimento in caso di cessione della partecipazione sociale);
- il diritto a contrattare con la società a condizioni privilegiate;
- il diritto di voto non proporzionale alla partecipazione sociale;
- il diritto di nominare o rivestire la carica di sindaco.

L’analisi dei diritti particolari non può prescindere dall’analisi delle conseguenze che possono derivare dal loro mancato esercizio da parte del socio titolare. Il diritto particolare, oltre ad essere una prerogativa del socio è anche un “dovere”, nel senso che lo stesso diritto deve essere esercitato secondo correttezza e buona fede.

Il socio non può liberamente astenersi dall’esercitare il suo diritto particolare. Il mancato esercizio di tale diritto non può originare comportamenti o racchiudersi in soluzioni univoche, dipendendo ovviamente dalla differente portata del diritto stesso. Per tali ragioni è necessario che in sede di redazione dello statuto societario venga regolata anche l’eventuale ipotesi di mancato esercizio del diritto particolare. Resta ferma la diretta responsabilità del socio per danni cagionati alla società dalla sua inerzia.

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