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Il diritto di autodeterminazione del paziente va sempre garantito

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2359 del 2011, ha rideterminato in 400mila euro il risarcimento dei danni spettante agli eredi di un uomo, un ministro di culto dei Testimoni di Geova, deceduto durante una trasfusione impostagli con la forza pubblica (Tso), che era stata all'origine di una crisi cardiaca fatale.

Secondo i giudici di secondo grado, escludere al paziente la facoltà di opporre al medico il rifiuto di una cura non obbligatoria, anche se necessaria, comporterebbe la privazione del diritto di autodeterminazione del paziente nella sua componente più pregnante, quella negativa, limitandolo a quella positiva di mera facoltà di decidere se affidarsi o meno alle cure di un medico.


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