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Ridotta la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo


A decorrere dal 1° ottobre 2011 , la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, e` fissata al 5, 0243% in ragione annuale .
L`art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone, infatti, l`applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
L`INPS, con la Circolare n. 151 del 2 dicembre 2011 , ha comunicato che l`Agenzia delle Entrate ha disposto la riduzione, a decorrere dal 1° ottobre 2011, dell`attuale misura degli interessi di mora rispetto al tasso applicato nell`anno precedente, con il Provvedimento del 22 giugno 2011, Prot. 2011/95314 .
Con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia del 7 settembre 2010, con effetto dal 1° ottobre 2010 detta misura era stata fissata al 5, 7567 % in ragione annuale.


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