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Patto di opzione? niente provvigione per il mediatore

Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 24445 del 2011 - il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare sorge solo in presenza di conclusione dell'affare per effetto dell'intervento del mediatore medesimo. Tale diritto – continua la Corte – si matura con la costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti, venditrice ed acquirente, ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno.

Così, mentre nell'ipotesi di redazione di un contratto preliminare entrambe le parti risultano vincolate alla stipula del definitivo e sono, pertanto, tenute a compensare il mediatore, a diversa conclusione deve giungersi per quel che concerne il patto di opzione. Quest'ultimo, infatti, è un negozio giuridico bilaterale con cui una delle parti avanza una proposta volta alla formazione di un contratto obbligandosi a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo; l'altra parte, in tale contesto, è libera di accettare o meno la proposta.

In questo caso, dunque, poiché la parte che si è obbligata per iscritto non è coperta da alcuna tutela giuridica che le assicuri l'effettiva conclusione del contratto, al mediatore immobiliare non spetta nessuna provvigione.


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