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Per la condanna occorrono piu` elementi oltre al file sharing


Con sentenza n. 44065 del 28 novembre 2011, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato per cessione di materiale pornografico un uomo che aveva utilizzato del materiale “file sharing” a contenuto pedopornografico.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non era stata provata la volontà di diffondere le immagini in questione non essendo stati rilevati ulteriori elementi a carico dell’imputato. Sena contare che la diffusione della sola immagine scaricata dal contenuto illecito avrebbe potuto essere avvenuta “nella fase di semplice dawnload”.


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