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Bonus, conferimento irrilevante

BONUS, CONFERIMENTO IRRILEVANTE



Con la risoluzione n. 374/E del 6 ottobre, il Fisco rilascia precisazioni circa i requisiti necessari da possedere per godere del bonus aggregazioni. Due società hanno dato vita ad un’aggregazione aziendale mediante conferimento dalla prima alla seconda nel mese di ottobre 2007, nel rispetto del principio di neutralità così come sancito dall’articolo 167 del Tuir. La conferitaria chiede all’agenzia delle Entrate il riconoscimento gratuito dei maggiori valori contabilizzati, avvalendosi del bonus aggregazioni, disposto dalla legge n. 296/06. L’Agenzia non concorda con l’istante, affermando che il requisito di operatività richiesto dal bonus aggregazioni, e che consiste nel realizzo di ricavi e proventi almeno pari a quelli previsti dalle norme sulle società di comodo, è di tipo soggettivo, cioè deve sussistere in capo alle società interessate dall’operazione e senza considerare eventuali attività ricevute per conferimento. In altri termini, non si può richiamare la disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 176 del Testo unico, secondo cui, nel conferimento neutrale, la conferitaria si considera aver posseduto il complesso aziendale anche nel periodo in cui questo era in capo al conferente.