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Lesioni personali: condotta aggravata dal lancio della stampante

La Cassazione, con la sentenza n. 42428 del 17 novembre 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo, imputato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, avverso la decisione con cui la Corte d'appello aveva confermato, nei suoi confronti, la condanna per i reati contestatigli aggravati dall'uso di un'arma impropria.

Nella specie, l'accusato aveva lanciato una stampante a due agenti della Polizia. Secondo la Corte di legittimità era da considerare come corretta la decisione con cui i giudici di gravame avevano mutuato il concetto di arma impropria - indicativo di qualunque strumento ad atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo - “oltre che dal disposto testuale dell’articolo 585 comma 2 n. 2 del Codice penale, anche dall’articolo 4 comma 2 legge n. 110/197” secondo cui la nozione della categoria ricomprende oggetti “che non è consentito portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.

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