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Impugnazione in cassazione solo mediante un unico atto


Con sentenza n. 23757 del 14 novembre 2011, la Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione promossa da un soggetto a mezzo di ricorso e successivo atto di integrazione contenente i quesiti di diritto nel primo non formulati.

Secondo i giudici della Terza sezione civile, infatti, il ricorso per Cassazione va proposto attraverso un unico atto che abbia i requisiti di forma e contenuto di legge risultando, per contro, inammissibile la presentazione di un successivo atto in integrazione “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”.

In realtà – conclude la Corte - ove non siano decorsi i termini, sarebbe possibile proporre solo un nuovo ricorso in integrale sostituzione del primo.


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