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Legge di stabilita`: le novita` del processo civile


Di seguito le novità introdotte dalla Legge di stabilità, approvata lo scorso 12 novembre, al sistema del processo civile.

L'articolo 27 della Legge, in particolare, rubricato come “Modifiche al Codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello” prevede la possibilità che il Giudice di appello sanzioni, con pene pecuniarie da 250 a 10.000 euro, le istanze inibitorie di sospensione delle sentenze esecutive di primo grado qualora le ritenga inammissibili o manifestamente infondate. La sanzione viene applicata con ordinanza revocabile per tramite della sentenza che definisce il giudizio.

Le comunicazioni e le notizie degli atti alle parti in causa, agli ausiliari del giudice ed ai testimoni, ai sensi dell'articolo 25 della normativa, verranno effettuate a mezzo di Pec. Così, i biglietti di cancelleria saranno o direttamente consegnati al destinatario oppure trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata.

Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 26 della Legge, le parti che vogliano proseguire i procedimenti pendenti in Cassazione che riguardino ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 69/2009, nonché quelli pendenti in Corte di appello da oltre due anni dovranno confermare il proprio interesse con un'istanza di trattazione del procedimento, in assenza della quale il processo viene ad estinguersi.

Aumentano, infine, i valori del contributo unificato per l'iscrizione delle cause a ruolo: in particolare, la parte che intenderà proporre una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa sarà tenuta al pagamento integrale del contributo, determinato in base al valore della domanda proposta. Nei giudizi di impugnazione, il contributo unificato è aumentato del 50% per quelli in appello e del 100% per quelli in Cassazione.


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