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Apprendistato: 5 anni di durata massima

Con l’interpello n. 40/11 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inizia a proporre il proprio orientamento operativo sul nuovo apprendistato, entrato in vigore il 25 ottobre scorso.

Apprendistato: 5 anni di durata massima

Con l’interpello n. 40/11 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inizia a proporre il proprio orientamento operativo sul nuovo apprendistato, entrato in vigore il 25 ottobre scorso. Di sicuro questo interpello sarà il primo di una lunga serie, visto che il nuovo testo unico sull’apprendistato riscrive completamente la normativa applicabile e spazza il campo dalle vecchie norme ancora in vigore.

In tale frangente le prime richieste di chiarimenti si riferiscono alla possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, così come disciplinati dall’art. 4 del D.Lgs. 167/2011, per una durata massima di cinque anni anche per quei “profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti”.

Infatti la nuova normativa prevede la possibilità di estendere la durata di tale tipologia contrattuale oltre i tre anni per le sole figure professionali del settore artigiano, così come individuate dalla contrattazione collettiva di categoria. Il quesito alla base dell’interpello vuole entrare nel merito delle reali mansioni svolte dal lavoratore assunto con qualifica di apprendista, a prescindere dal settore di inquadramento. Stiamo parlando di quei lavoratori che svolgono attività ad alto contenuto professionale ed a cui è richiesta un’elevata esperienza.

Non bisogna poi dimenticare, come giustamente sottolineato nell’interpello, come vi siano diversi contratti collettivi dei settori terziario, Turismo – Pubblici Esercizi e Panificazione in cui si riscontrano mansioni “i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili” a quanto previsto da contratti collettivi del comparto artigiano.

Per tutto quanto richiamato sopra la Direzione generale per l’attività ispettiva risponde affermativamente a quanto proposto dalle due associazioni datoriali, andando, quindi, ad avvallare un’interpretazione più ampia del dettato normativo che non potrà limitare l’estensione ai cinque anni per le sole figure professionali previste dai CCNL del comparto artigiano, ma allargherà tale lettura anche a tutte quelle mansioni previste da contratti di comparti diversi che nella realtà dello svolgimento quotidiano sono caratterizzate da un grado di professionalità ed esperienza assimilabili a quanto previsto dai contratti collettivi artigiani di riferimento.



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