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Niente iva sul recupero della bolletta della luce non pagata al vecchio gestore


L’importo, indicato nella bolletta della luce, che costituisce il rimborso per morosità al vecchio fornitore di energia elettrica non è soggetto ad Iva. Lo chiarisce la risoluzione n. 106 del 9 novembre 2011, dell’Agenzia delle entrate, affrontando il caso in cui un utente del servizio di energia cambia gestore dovendo però ancora onorare il debito con il vecchio fornitore.

Il sistema articolato per ovviare alla perdita di introito del venditore uscente prevede che il nuovo fornitore addebiti al consumatore in bolletta una somma a titolo di “costo aggiuntivo per il trasporto dell’energia elettrica”.

Su tale somma, specifica l’agenzia delle Entrate, non va conteggiata l’Iva, in quanto non costituisce un vero costo bensì un artificio per far recuperare al vecchio gestore il proprio credito. Deve perciò considerarsi una movimentazione di carattere finanziario ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Al contrario, ossia se l’importo non fosse escluso dal tributo Iva, si avrebbe un caso di una doppia imposizione.

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