Sei in: Altro

Semplificazione del collocamento obbligatorio

Semplificazione del collocamento obbligatorio

Con l’entrata in vigore del D.L. 138 del 13 agosto 2011 sono state introdotte importanti novità relative al collocamento obbligatorio dei soggetti disabili cui sono tenute le aziende con base occupazionale pari o superiore alle 15 unità. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 27/11 ha dettato le prime direttive operative.

La novità di maggior rilievo riguarda la possibilità di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.68/99 a livello nazionale. Da oggi le aziende potranno portarsi in compensazione le quote eccedenti occupate in una unità produttiva con quelle mancanti in altre sedi aziendali sul territorio nazionale in via del tutto automatica e senza più richiedere l’autorizzazione al Ministero o alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Medesima possibilità è stata prevista anche per i gruppi di imprese, vale a dire per le società collegate o controllate. A tal proposito va però specificato che si parla di società controllata da un’altra nel momento in cui quest’ultima dispone della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o nel caso in cui tale controllo discenda da particolari vincoli contrattuali. Si parla, invece, di società collegate nel momento in cui una società esercita un’influenza notevole su di un’altra. Anche in tali casi, fermo restando l’obbligo in capo alle diverse aziende, si potrà procedere con la compensazione tra i diversi soggetti interessati.

L’unico adempimento formale è l’invio del prospetto on line (anche tramite i Consulenti del lavoro), entro il 31.1 dell’anno successivo e solo nel caso in cui l’organico aziendale a livello nazionale alla data del 31.12 sia di almeno 15 soggetti e solo nel caso in cui vi sia stata una variazione alla situazione occupazionale tale da aver modificato l’obbligo o la quota di riserva.

Nella circolare il Ministero analizza l’istituto dell’esonero parziale, specificando che tale possibilità risulta inammissibile nel caso in cui venga presentata istanza in contemporanea con la comunicazione di compensazione territoriale per unità produttive (o imprese del gruppo) che insistono sulla stessa provincia in quanto questi due strumenti si prefiggono obiettivi opposti. Un datore che ha comunicato di aver utilizzato la compensazione territoriale, può far ricorso all’esonero parziale per un’unità in cui ha effettuato assunzioni in eccedenza, solo a seguito dell’accertamento circa l’effettiva impossibilità di attuare il collocamento mirato per mancanza di adeguata professionalità.



www.studiogiammarrusti.it