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Inammissibile la questione sul contributo unificato per le opposizioni alle multe


Con ordinanza n. 284 del 28 ottobre 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 212, lettera b), n. 2, della Legge n. 191/2009, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nella parte con cui è stato introdotto il pagamento del contributo unificato per i casi di opposizione alle multe stradali.

La questione, sollevata dal Giudice di pace di Bari con riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, è stata giudicata non ammissibile in quanto nell'ordinanza del giudice onorario non era chiarito se il contributo fosse stato pagato o meno.


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