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Registro imprese: obbligo per le societa` di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec)

L`articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, impone:
  • alle societa` di nuova costituzione che si sono iscritte nel Registro delle imprese dopo il 29 novembre 2008, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da indicare nella domanda di iscrizione;
  • alle societa` iscritte nel Registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008 e non ancora cancellate, di pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC, entro il termine del 29 novembre 2011 .

L`indirizzo della PEC verra` pubblicata nella certificazione dell`impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata e` considerata, infatti, un domicilio elettronico dell`impresa e dovra` risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.
La comunicazione deve essere fatta unicamente per via telematica tramite ComUnica , mediante i canali tradizionali (ComUnica-Starweb, ComUnica-Fedra e altri programmi disponibili sul mercato).
Per agevolare le imprese, sul portale www.registroimprese.it , e` stata predisposta una procedura semplificata on-line che permette ai legali rappresentanti di effettuare in completa autonomia tale adempimento.
L`invio della richiesta di iscrizione della PEC e` completamente gratuito e quindi esente dal pagamento sia dell`imposta di bollo che di qualsiasi altro diritto.
Le comunicazioni inviate dopo il 29 novembre 2011 saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall`art. 2630 del Codice Civile in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese. L`importo previsto va da 206, 00 a 2.065, 00 euro .

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