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Il t-red omologato non necessita della presenza dell'agente


I giudici di Cassazione, con sentenza n. 21605 del 19 ottobre 2011, hanno confermato la decisione con cui il Tribunale di Pistoia aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata nei confronti di un automobilista che era stato sorpreso, a mezzo di un apparecchio T-red, a passare con il semaforo rosso.

L'uomo, in primo grado, aveva ottenuto l'annullamento della multa in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è giustificata l'assenza non occasionale di agenti sul posto che possono effettuare la contestazione immediata. Ed infatti, nella specie, non era presente, al momento della rilevazione, alcun agente accertatore.

La Corte di legittimità ha tenuto, tuttavia, a precisare alcune considerazioni. Innanzitutto le pronunce riportate erano relative a violazioni commesse “anteriormente alla data nella quale, con decreto dirigenziale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati accertati i requisiti di omologazione delle apparecchiature di rilevamento fotografico”.

In secondo luogo - continua la Corte - l'articolo 201 del Codice dalla strada, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto legge n. 151 del 2003, ha espressamente previsto che, nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposita apparecchiature debitamente omologate”.

Ne consegue – si legge nel testo delle conclusioni – che “i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica senza la presenza degli agenti di polizia”.




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