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Niente brevetto se l'embrione viene distrutto

Secondo la Corte di giustizia Ue – causa C-34/10, sentenza del 18 ottobre 2011 – sulla base delle disposizioni comunitarie in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, costituisce “embrione umano” “qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi”.

In ogni caso - continuano i giudici europei - spetta al giudice nazionale stabilire se una cellula staminale ricavata da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca embrione umano ai sensi della Direttiva 98/44. Nel testo delle conclusioni della decisione viene, inoltre, sottolineato che, per quanto riguarda la brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della Direttiva, questa va esclusa per quel che riguarda l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, “mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto”.

L'invenzione non può essere, infine, brevettata “qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani”.

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