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Iva. piu` tempo per regolarizzare

L’innalzamento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% ad opera della legge n. 148/2011, di conversione del Decreto legge 138/2011, per le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, ha creato difficoltà ad imprese e contribuenti, che non sono riusciti ad adeguare i loro sistemi informatici entro i termini previsti.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011 è intervenuta chiarendo alcuni aspetti ancora controversi delle nuova norma e spaziando dal commercio al minuto ad alcuni settori particolari come le agenzie di viaggio, fino al caso non poco frequente di commissione di errori. A tutte le fattispecie analizzate ha offerto una soluzione.

Riguardo ai possibili errori commessi, l’Agenzia ha sottolineato che coloro che non sono riusciti ad adeguarsi al cambio dell’Iva nei tempi dovuti e hanno continuato ad emettere fatture con l’Imposta al 20% anziché al 21% non sono soggetti a sanzione, ma hanno un maggior periodo di tempo per regolarizzare le loro posizioni. Infatti, nel caso si tratti di contribuenti mensili, per le fatture emesse entro il mese di novembre la regolarizzazione potrà essere effettuata entro il termine di pagamento dell’acconto Iva (il prossimo 27 dicembre), solo con l’aggiunta di eventuali interessi. Per le fatture emesse nel mese di dicembre, vi é tempo per la correzione fino al 16 marzo 2012 (liquidazione annuale). Per i contribuenti trimestrali, le fatture emesse entro il mese di settembre potranno essere regolarizzante sempre entro la data del 27 dicembre 2011, fissata per il versamento dell’acconto per il nuovo anno; per le fatture emesse nel quarto trimestre la regolarizzazione deve invece avvenire entro il termine di liquidazione annuale.

Il versamento della maggior imposta dovuta dovrà essere effettuato con l’utilizzo dei codici tributo delle liquidazioni di riferimento. Nel caso sia accertato il differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento, il contribuente è tenuto a pagare gli interessi maturati nel periodo senza alcuna aggiunta di sanzione. I cessionari e committenti che hanno ricevuto fattura con indicazione dell’aliquota errata e non hanno ricevuto subito dopo una fattura integrativa, avranno tempo fino al 30 aprile 2012 per regolarizzare le loro posizioni, anziché i soliti 30 giorni dalla registrazione della fattura originaria.

Riguardo alla corretta applicazione dell’aliquota Iva, per gli acconti e l'emissione di fatture anticipate, la circolare sottolinea come per l’esatta individuazione dell’aliquota da applicare sia necessario far riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, rinviando a quanto stabilito per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi all’articolo 6 del Dpr n. 633/72, per gli acquisti intracomunitari di beni all’articolo 39 del Dl 331/93 e, infine, per le importazioni all'articolo 201 del codice doganale comunitario.

Alla luce dei criteri fissati dalle citate norme di legge, l’Agenzia sottolinea che gli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20%, non dovranno subire regolarizzazioni, fermo restando che la maggior aliquota del 21% sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati in data successiva.
Analogamente, per le fatture anticipate emesse entro il 16 settembre, resta applicabile l’aliquota del 20%, anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamente.

Per i fornitori dello Stato e degli enti pubblici territoriali, se le fatture sono state emesse entro il 16 settembre 2011 continueranno a scontare la vecchia aliquota Iva, benché non vi sia l’obbligo di registrazione della fattura entro la stessa data.

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