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E' legittima la comunicazione cumulativa dei punti decurtati


Con sentenza n. 5410 del 29 settembre 2011, il Consiglio di stato ha accolto il ricorso presentato dal ministero dei Trasporti avverso la decisione con cui il Tar della Campania aveva annullato un provvedimento di revisione della patente di guida di un automobilista che era stato destinatario di una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo. Con un'unica comunicazione, cioè, erano state notificate al trasgressore decurtazioni dei punti sulla patente relative a più infrazioni al Codice della strada, fra loro distinte e lontane nel tempo.

Tale comunicazione, a detta del Tar, avrebbe determinato un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della Strada ponendo a presidio “non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti, ma anche della stressa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, mediante il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria, che può giungere fino alla sospensione della patente di guida . . . a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada”.

Diversa la posizione del Collegio amministrativo secondo cui la comunicazione di cui all'articolo 126-bis Cds non è condizione di validità della decurtazione. Ed infatti, “la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione”, costituendo, dunque, tale omissione “una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”.

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