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Possibile il demansionamento della lavoratrice madre

E’ possibile stipulare un accordo di demansionamento tra azienda e lavoratrice madre che rientra dal periodo di congedo di maternità prima del compimento dell’anno di età del bambino.

Possibile il demansionamento della lavoratrice madre

E’ possibile stipulare un accordo di demansionamento tra azienda e lavoratrice madre che rientra dal periodo di congedo di maternità prima del compimento dell’anno di età del bambino.

Con interpello 39/11 il Ministero del lavoro, nel rispondere al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, prende in analisi e ripercorre la normativa e la giurisprudenza. La ratio giustificatrice di tale scelta va ricercata nella preservazione del posto di lavoro in quanto l’azienda, all’atto del rientro della lavoratrice, si trovava nell’oggettiva impossibilità di assegnare la stessa alle mansioni svolte o a mansioni equivalenti.

In base all’articolo 2103 c.c. il mutamento di mansione del lavoratore può essere attuato solo in ipotesi di adibizione a mansioni equivalenti o superiori, precludendo di fatto la possibilità sia di attuare una mobilità verso il basso che di ridurre la retribuzione. Il legislatore specifica che qualsiasi patto contrario risulta nullo. La giurisprudenza ha però mutato negli anni tale dettato normativo, precisando che tale limitazione non trova applicazione nel momento in cui venga attuata nell’interesse del lavoratore, non ponendosi, quindi, in contrasto con quanto previsto dal codice civile.

Come ricorda l’interpello in analisi, la Cassazione ha “espressamente ammesso il patto di demansionamento, con assegnazione al lavoratore di mansioni e conseguente retribuzione inferiore a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, esclusivamente al fine di evitare un licenziamento, considerando prevalente, in tale ipotesi, l’interesse del lavoratore stesso a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 c.c.”. Il Ministero ricorda come tale operazione possa portare giovamento all’azienda solo se attuata per un congruo numero di lavoratori, in quanto il demansionamento di un solo lavoratore non porterebbe nessuna modifica di costi utile alla stessa.

La strada del demansionamento sarà quindi percorribile anche per una lavoratrice rientrante dal congedo di maternità prima dell’anno del bambino, tenendo però conto che si dovrà basare su “fondate e comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi” e solo nel caso “non sussistano alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro”. Non sarà invece possibile optare per la decurtazione della retribuzione in quanto in contrasto con la finalità della norma.



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