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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte come reato di pericolo


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 36290 del 6 ottobre 2011, ha confermato la misura del sequestro finalizzato alla confisca nei confronti dei beni di due imprenditori accusati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 74/2000, per aver simulato una cessione di ramo d'azienda al fine di non pagare il Fisco.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, anche se non era in corso alcuna riscossione dato che le cartelle di pagamento erano state invalidate, doveva ritenersi comunque lecita la misura di sequestro disposta e ciò in quanto il reato contestato, nella sua attuale formulazione, “da un lato, non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva”. Un reato, quindi, da non considerare più di “danno” ma di “pericolo”.

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