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Possibile il lavoro intermittente anche nelle strutture ospedaliere

Lavoro intermittente possibile presso strutture ospedaliere, ma rimangono attenzione alla genuinità degli appalti di servizi quando i lavoratori sono destinati a svolgere la loro attività presso le stesse strutture.

Possibile il lavoro intermittente anche nelle strutture ospedaliere

Lavoro intermittente possibile presso strutture ospedaliere, ma rimangono attenzione alla genuinità degli appalti di servizi quando i lavoratori sono destinati a svolgere la loro attività presso le stesse strutture.

A puntualizzarlo il Ministero del Lavoro con l'Interpello n.38 del 21 settembre scorso.

Il contratto di lavoro intermittente, giova ricordarlo, é un particolare contratto di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettuata solo in caso di chiamata. Si tratta di una tipologia contrattuale di nicchia finalizzata a ricondurre nell'alveo della legalità una serie di prestazioni lavorative spesso svolte in forma sommersa.

Trattandosi di una deroga agli altri contratti di lavoro, in cui l'orario di lavoro viene stabilito all'atto dell'assunzione, la possibilità di ricorrervi é limitata ai casi previsti dalla riforma Biagi.

In particolare, al di fuori delle ipotesi in cui siano regolamentati dai contratti collettivi, possono essere instaurati per i soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, in determinati periodi dell'anno (week end, periodi estivi, festività natalizie e pasquali) per lo svolgimento delle attività contemplate dal rdl.2657/1923.

Molto opportunamente, Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro ha sottoposto all'attenzione ministeriale una questione particolarmente spinosa e cioé la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro intermittente nel caso di svolgimento di attività individuate dal vecchio r.d.l. n.2657/1923. Troppo spesso, infatti, i quasi 90 anni del regio decreto emergono con evidenza.

Nel caso di specie, l'impiego di operatori socio sanitari nell’ambito di un contratto d’appalto stipulato tra il datore di lavoro/appaltatore e strutture o aziende ospedaliere, in virtù del quale i lavoratori in questione sono destinati a svolgere la prestazione presso le strutture ospedaliere stesse.

Il Ministero ha confermato la possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento ad operatori socio sanitari impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi. Ciò in quanto, ferma restando la necessaria sussistenza nel caso concreto dei requisiti di liceità dell’appalto, l’elemento rilevante ai fini dell’individuazione delle ipotesi oggettive contemplate al n. 13 del R.D., non è propriamente la qualificazione del datore di lavoro quanto piuttosto l’espletamento della prestazione all’interno delle strutture sanitarie espressamente indicate.



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