Sei in: Altro

Mediaconciliazione – novita` dalla legge n. 148/2011 di conversione del d.l. n. 138/2011

A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del D.M. 6 luglio 2011, n. 145, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 , di conversione del D.L. n. 138/2011, arriva una importante modifica del D.Lgs. 28 del 2011.
L`art. 2, comma 35-sexies ha provveduto ad aggiungere in fine al comma 5 dell`articolo 8, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall`articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all`entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio» .
Quindi, nelle materie in cui il tentativo di mediazione e` previsto come condizione di procedibilita` dell`azione, la parte che non si dovesse presentare davanti al mediatore senza giustificato motivo , in sede di giudizio verra` "sanzionata" con il pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Il testo della norma non lascia spazio al libero apprezzamento del giudice se non nella valutazione della sussistenza o meno di un giustificato motivo.


www.studiogiammarrusti.it