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Dall'allegazione all'atto di acquisto non discende la natura contrattuale del regolamento condominiale


La Corte di cassazione, con sentenza n. 19209 del 21 settembre 2011, ha accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto valore contrattuale al regolamento condominiale senza che il condominio avesse dato la prova della natura contrattuale dello stesso e cioè la prova che lo stesso fosse stato approvato all'unanimità da tutti i condomini.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, non valeva a tal fine la considerazione del condominio secondo cui la ricorrente, nell'atto di compravendita, aveva dichiarato di accettare il regolamento condominiale “potendo una simile dichiarazione giustificare il mancato accertamento della trascrizione dell'atto contenente il regolamento stesso, ma non anche la mancata indagine circa la natura contrattuale del medesimo”.

Sempre in tema di condominio, i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 19210 del 21 settembre 2011, hanno spiegato come sia legittima, da parte del condomino, la richiesta di poter accedere alla documentazione contabile conservata dall'amministratore.


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