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Omissione di atti d'ufficio a carico del medico troppo rigido


E' stata confermata da parte della Corte di cassazione – sentenza n. 34402 del 21 settembre 2011 – la condanna per omissione di atti d'ufficio impartita dai giudici di merito nei confronti di un medico che, mentre prestava servizio su di un'ambulanza del 118, si era rifiutato di trasportare in un'idonea struttura sanitaria il paziente sebbene quest'ultimo avesse perso conoscenza e non rispondesse agli stimoli di stimolazione esterna.

Il medico aveva giustificato il proprio rifiuto - nonostante le sollecitazione di altro medico di turno e dell'infermiere - sulla base dell'assenza, nella specie, del via libera dalla centrale operativa, così come prevedeva il modello standard del 118.

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