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Il datore non risponde penalmente per l'errore del medico

Con sentenza n. 34373 del 20 settembre 2011, i giudici della Quarta sezione penale di Cassazione hanno spiegato come per addebitare la responsabilità di un reato colposo a carico del titolare di una posizione di garanzia che sia gravato dell'obbligo di impedire l'evento ex articolo 40, comma secondo, Codice penale, non ci si può basare solo sulla citata posizione di garanzia, “perché la responsabilità presuppone pur sempre la presenza di una condotta concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo”.

La posizione di garanzia, infatti, non implica automaticamente la responsabilità colpevole in assenza della prova che il soggetto abbia violato una specifica regola cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile.

Sulla scorta di tali assunti i giudici di legittimità hanno confermato l'assoluzione di un datore di lavoro dall'accusa di lesioni personali gravi mossagli a seguito della malattia professionale che aveva colpito un proprio operaio. L'imputato si era difeso sostenendo di aver sempre predisposto le visite periodiche sui dipendenti, mettendo a disposizione anche tutti i dispositivi di sicurezza necessari. Per l'errore nella diagnosi o nella cura commesso dal medico competente, in definitiva, il datore di lavoro non poteva essere ritenuto responsabile.



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