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La nullita` della procedura prefallimentare travolge tutti gli atti consequenziali

Per la Cassazione – ordinanza n. 18762 del 13 settembre 2011 – in caso di nullità della procedura prefallimentare sono travolti “tutti gli atti consequenziali, ivi incluso il giudizio di cognizione di primo grado, la sentenza relativa e il giudizio di secondo grado”; il giudice è, così, obbligato, nell’ipotesi di una nuova fase procedimentale prefallimentare, a fare riferimento solo alle situazioni attuali, non potendo contare su fatti riferibili alla precedente procedura.

Nella specie, la nullità della procedura prefallimentare in conseguenza di mancata o inesatta convocazione del debitore annullava la sentenza di fallimento e, in generale, tutti gli atti precedenti e successivi.

Secondo i giudici della Sesta sezione, infatti, la procedura prefallimentare non può paragonarsi a un processo di cognizione ordinaria, “essendo essa di natura inquisitoria, compatibile con la necessaria audizione delle parti, pur nella sommarietà delle prove acquisibili, tra cui quelle rilevabili e attuabili d'ufficio dal giudice”.


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