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Pronto il codice per la fruizione del bonus “ricerca scientifica”

Dettate le disposizioni applicative sulla fruibilità del credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o in enti pubblici di ricerca (provvedimento direttoriale del 9 settembre 2011), l’agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta, con la risoluzione n. 88/E del 12 settembre, per comunicare il codice tributo da utilizzare in compensazione, tramite il modello F24.

Si ricorda che l’agevolazione, introdotta in via sperimentale dall'articolo 1 del decreto Sviluppo, compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.

L’Agenzia fissa, dunque, il codice “6835”, denominato: “Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.

Il nuovo codice rende fruibile il bonus fin da subito, dato che nel provvedimento del 9/09 era specificato che la data utile per l’utilizzo in compensazione è quella del giorno successivo alla realizzazione dell’investimento incrementale.

Il codice tributo dovrà essere esposto nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, o, se il contribuente deve procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta in cui il credito è maturato.

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