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La manovra bis cancella le percentuali di scorporo


Saranno soggette all'Iva con la vecchia aliquota del 20% le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, anche se fatturate dopo. Si dovrà applicare la nuova aliquota del 21%, invece, in caso il destinatario dell'operazione fosse un ente pubblico e il fornitore non abbia emesso e “registrato” (altra modifica della Manovra bis) la fattura anteriormente alla data citata.

Gli operatori non obbligati ad emettere fattura avranno un solo metodo, ai fini della liquidazione periodica, per lo scorporo dell’Iva nelle operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011: il metodo matematico, non valendo più il sistema a percentuale. E non solo per le operazioni con aliquota al 21%, ma anche per quelle con Iva ridotta (al 10 e 4%). Tra gli interessati, i commercianti al dettaglio, gli albergatori, gli artigiani.

In merito alla proroga dei termini per l’accertamento relativamente al condono 2002, attraverso un’intervista pubblicata sul Sole 24 Ore il presidente del Cndcec, Siciliotti, solleva la questione della credibilità del Fisco: “Non si può trasformare ex post uno strumento perdonistico in un’autodenuncia, in grado di peggiorare le condizioni di chi riteneva di aderire ad una sanatoria”.

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