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Sanzione solo amministrativa per il mestiere con rumore oltre le soglie

Con la sentenza n. 33072 depositata il 5 settembre 2011, la Corte di cassazione ha annullato la decisione di condanna ex articolo 659 del Codice penale, disposta dai giudici di merito nei confronti di un panettiere che era stato denunciato per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone a causa del rumore notturno proveniente dalla sede della propria attività, rumore che superava le soglie delle emissioni sonore consentite.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, la carica di lesività del bene giuridico protetto dall'articolo 650 del Codice penale e dall'articolo 10 della legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, consistente nella quiete e tranquillità pubblica, nei casi di esercizio di professione o mestiere rumoroso, “cede di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore”.

Il panettiere, nella specie, avrebbe dovuto rispondere esclusivamente a livello di sanzione amministrativa in quanto il suo mestiere rumoroso aveva violato esclusivamente i limiti delle emissioni sonore.


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