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Risolto, per inadempimento, il contratto di tesoreria tra il comune e la banca


La Corte di cassazione, con sentenza n. 18105 del 5 settembre 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici, sia di primo che di secondo grado, avevano dichiarato risolto per inadempimento un contratto di tesoreria fra il Comune di Ceccano ed un istituto di credito in conseguenza del fatto che quest'ultimo, nonostante l'ordine espresso di non effettuare un pagamento in favore di un debitore, aveva, comunque, dato corso all'operazione.

Secondo i giudici di legittimità - “incombeva quindi al Tesoriere, dinanzi alla specifica istruzione del Comune di non dar corso al pagamento, la valutazione dell'operatività del vincolo e l'assunzione del rischio dell'erroneità di una tale valutazione, come pure della volontaria sottrazione ad una specifica e motivata istruzione dell'Ente per il quale svolgeva il servizio di tesoreria, in luogo di una sua propria - cioè di esso Tesoriere - iniziativa giudiziale per contestare al creditore procedente il diritto di escuterlo”.


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