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Poseidone alla luce della manovra di luglio

La manovra correttiva - dl n. 98/2011 - all’articolo 18, comma 12 innova l'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995: “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti” di previdenza della categoria.

Tale disposizione fa salvi i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore delle norme di interpretazione autentica, cioè fino al 6 luglio 2011.

Con lo stesso articolo si stabilisce che i pensionati con redditi da attività riconducibili al nuovo obbligo dovranno versare alla Cassa di appartenenza, con o senza adeguamento degli Statuti, un contributo soggettivo minimo, pena l’iscrizione alla Gestione separata. Anche chi abbia esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, a norma dei rispettivi Statuti o regolamenti, deve versare alla separata.

Si ricorda che con l’operazione Poseidone, che incrocia i dati delle dichiarazioni dei redditi dei pensionati con i dati contributivi, è emerso il problema dei pensionati professionisti ritenuti evasori perché, nell’incertezza della norma, non versavano alla Gestione separata Inps pur lavorando ancora come liberi professionisti.

Alla luce di ciò l’Inps ha emesso, oltre alla circolare 99/2011, due messaggi, il n. 15783/2011 ed il n. 16336/2011. Con quest’ultimo l'Inps fornisce chiarimenti sulle modalità per effettuare controlli nei casi d'istanze di annullamento.

Per i professionisti iscritti alla Cassa commercialisti, ad esempio, l'istituto spiega che se hanno regolarmente versato il contributo alla Cassa e successivamente ne hanno ottenuto la restituzione, non devono essere iscritti alla gestione separata. In tal senso l’Istituto e Cassa commercialisti coopereranno nella verifica dei soggetti interessati alla restituzione dei contributi per eventuali confronti e annullamenti automatici degli accertamenti.

Nel caso dei soggetti che non raggiungono il reddito minimo previsto per l'obbligo di contribuzione alla Cassa avvocati, solo il mancato esercizio della facoltà d'opzione è motivo di accoglimento dell'istanza di annullamento dell’accertamento: verrà fatta segnalazione alla Cassa per le operazioni successive di recupero del contributo soggettivo.


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