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La modifica del contributo unificato non coinvolge le spese di notifica

Con circolare n. 6/1363/03 del 2 agosto 2011, il ministero della Giustizia ha fornito alcune precisazioni con riferimento alle conseguenze discendenti alla nuova rideterminazione dei valori del contributo unificato (articolo 37, Decreto legge n. 98/2011) anche alla luce del venir meno delle esenzioni per le cause relative alle separazioni, alle cause di lavoro e così via.

In particolare, viene spiegato come i diritti, le indennità di trasferta nonché le spese postali inerenti agli atti eseguiti dagli uffici notificazioni e protesti o dagli ufficiali giudiziari, collegati a queste ultime procedure continueranno ad essere posti a carico dell'erario senza dover essere addebitate alle parti richiedenti.

Il ministero, interpellato dall’Unep di Bari, ha, infatti, spiegato che le modificazioni operate riguardano esclusivamente il contributo unificato per le controversie nel processo civile, amministrativo e tributario senza prendere in esame tali altre spese.

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