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Durc: aggiornato lo sportello unico previdenziale

INAIL - Nota 02 agosto 2011, n. 5549

DURC - Aggiornamento Sportello Unico Previdenziale - Versione 4.0.1.13/A

Si comunica che è in fase di rilascio la nuova versione 4.0.1.13/A dell'applicativo DURC con la quale, in aggiunta ai consueti interventi correttivi per specifiche anomalie segnalate dalle Sedi e dagli utenti (1), saranno rese operative le seguenti implementazioni:

1.Eliminazione della visualizzazione dell'ultima matricola INPS inserita

In fase di richiesta, il campo "numero matricola" INPS era preimpostato con l'ultimo numero inserito in procedura. Ciò, in alcuni casi, creava errori di smistamento della pratica ad una Sede INPS diversa da quella competente ad effettuare la verifica.

Pertanto, su espressa richiesta dell'INPS, la procedura ora richiede necessariamente l'inserimento del numero di matricola INPS e la scelta della Sede INPS competente (in base all'elenco contenuto nell'apposita "combo").

2. Correzione dell'indicazione in ordine al recapito del DURC via PEC da parte di INPS ed INAIL

Qualora la stazione appaltante abbia inserito in fase di richiesta il proprio indirizzo PEC ed il DURC sia di sola competenza di INAIL ed INPS, la procedura riporta ora che il DURC sarà recapitato all'indirizzo postale della SA richiedente. Ciò in attesa che si completino le analisi tecniche che consentiranno agli Istituti di inviare via PEC il certificato firmato digitalmente.

Resta fermo l'invio del DURC via PEC alle imprese qualora il certificato sia emesso dalle Casse Edili e l'impresa, in fase di richiesta, abbia indicato di applicare il CCNL del settore edile e scelto di ricevere il DURC con questa modalità.

3. Recupero del CIP da parte di una stazione appaltante appartenente alla medesima Amministrazione.

Come noto, all'interno di una medesima Amministrazione possono esserci più stazioni appaltanti. (2)

In base alla nuova architettura informatica della versione 4.0 dell'applicativo, ogni stazione appaltante viene individuata attraverso un apposito codice di identificazione ("ID") che individua il singolo Dipartimento/Ufficio/Settore dell'Amministrazione (facente capo ad un dirigente o responsabile) che agisce in qualità di stazione appaltante in relazione ai procedimenti di competenza.

Pertanto, nel caso di appalti pubblici, i dati inseriti in una richiesta di DURC effettuata da una stazione appaltante non erano "riutilizzabili"(3), tramite il recupero del CIP, da parte di un'altra stazione appaltante - ancorché facente parte della stessa amministrazione - per le successive richieste di DURC relative ad uno stesso appalto.

Poiché vi sono casi in cui le varie fasi di un contratto pubblico possono essere di competenza di uffici diversi (e, dunque, di stazioni appaltanti diverse con diverso ID) (4), l'implementazione consente ora il recupero del CIP da parte di tutte le facenti parte di una stessa amministrazione (aventi, cioè, lo stesso Codice Fiscale anche se individuate con ID diversi), a condizione che tutte le richieste riguardino il medesimo appalto.

Stante la rilevanza di alcune implementazioni ed, in particolare, di quella riguardante il recupero del CIP (punto 3), si chiede a tutte le Strutture di dare la massima informazione all'utenza in ordine alle nuove funzionalità.

Le Direzioni Regionali avranno cura di verificare l'adempimento di quanto richiesto da parte delle dipendenti Sedi.

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NOTE

(1) In particolare, la correzione dei toponimi degli indirizzi in base all'archivio GRA.

(2) Ad esempio, all'interno di uno stesso Comune, ogni Ufficio, per gli adempimenti di competenza, può essere stazione appaltante (es. ufficio tecnico, ufficio amministrativo, ufficio contabilità, ecc.)

(3) In quanto il sistema consentiva il recupero solo da parte della stessa stazione appaltante (stesso Codice Fiscale e stesso ID) che aveva effettuato la prima richiesta da cui si era originato il CIP.

(4) Ad esempio in alcuni Comuni, per il medesimo appalto, la procedura di gara e lo svolgimento dei lavori sono di competenza dell'ufficio tecnico, mentre i singoli pagamenti sono di competenza dell'ufficio contabilità. Il primo ufficio, pertanto, richiedeva il DURC per le fasi di selezione del contraente e di stipula contratto, ma il CIP - ancorché relativo allo stesso appalto - non poteva essere "recuperato" dall'ufficio contabilità per effettuare le richieste di DURC per i pagamenti dei SAL o dello stato finale.


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