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I termini di durata massima della custodia cautelare decorrono dall'ordinanza di giudizio abbreviato

Con sentenza n. 30200 depositata lo scorso 28 luglio 2011, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno sancito che i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell'ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato.

In particolare, il Supremo collegio ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, nel disporre la misura della custodia cautelare a carico di un uomo accusato di associazione per delinquere, aveva ritenuto che i detti termini dovessero decorrere dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di giudizio immediato di cui all'articolo 458, comma 2 Codice di procedura penale.

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